Articolo 2284 del Codice Civile

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L' art. 2284 del Codice Civile è rubricato “Morte del socio".

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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