Articolo 2288 del Codice Civile

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L' art. 2288 del Codice Civile è rubricato “Esclusione di diritto".

È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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