Articolo 2292 del Codice Civile

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L' art. 2292 del Codice Civile è rubricato “Ragione sociale".

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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