Articolo 2303 del Codice Civile

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L' art. 2303 del Codice Civile è rubricato “Limiti alla distribuzione degli utili".

Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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