Articolo 2308 del Codice Civile

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L' art. 2308 del Codice Civile è rubricato “Scioglimento della società".

La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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