Articolo 2313 del Codice Civile

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L' art. 2313 del Codice Civile è rubricato “Nozione".

Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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