Articolo 2341 del Codice Civile

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L' art. 2341 del Codice Civile è rubricato “Soci fondatori

La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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