Articolo 2360 del Codice Civile

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L' art. 2360 del Codice Civile è rubricato “Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni

È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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