Articolo 2405 del Codice Civile

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L' art. 2405 del Codice Civile è rubricato “Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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