L' art. 2409 septies del Codice Civile è rubricato “Scambio di informazioni".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
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