L' art. 2409 undecies del Codice Civile è rubricato “Norme applicabili".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Articolo abrogato.
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Articolo modificato come sopra con D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.
Al consiglio di gestione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395.
Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.
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