L' art. 2420 del Codice Civile è rubricato “ Sorteggio delle obbligazioni ".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.
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