Articolo 2438 del Codice Civile

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L' art. 2438 del Codice Civile è rubricato “ Aumento di capitale ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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