Articolo 2460 del Codice Civile

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L' art. 2460 del Codice Civile è rubricato “Modificazioni dell'atto costitutivo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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