L' art. 2474 del Codice Civile è rubricato “Operazioni sulle proprie partecipazioni".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
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