Articolo 2488 del Codice Civile

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L' art. 2488 del Codice Civile è rubricato “Organi sociali".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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