Articolo 2496 del Codice Civile

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L' art. 2496 del Codice Civile è rubricato “Deposito dei libri sociali".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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