Articolo 2500 bis del Codice Civile

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L' art. 2500 bis del Codice Civile è rubricato “Invalidità della trasformazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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