Articolo 2504 ter del Codice Civile

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L' art. 2504 ter del Codice Civile è rubricato “Divieto di assegnazione di azioni o quote".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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