Articolo 2506.1 del Codice Civile

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L' art. 2506.1 del Codice Civile è rubricato “Scissione mediante scorporo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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