Articolo 2516 del Codice Civile

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L' art. 2516 del Codice Civile è rubricato “Rapporti con i soci".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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