Articolo 2529 del Codice Civile

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L' art. 2529 del Codice Civile è rubricato “ Acquisto delle proprie quote o azioni ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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