Articolo 2539 del Codice Civile

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L' art. 2539 del Codice Civile è rubricato “ Rappresentanza nell'assemblea ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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