Articolo 2543 del Codice Civile

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L' art. 2543 del Codice Civile è rubricato “ Organo di controllo ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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