Articolo 2545 terdecies del Codice Civile

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L' art. 2545 terdecies del Codice Civile è rubricato “ Insolvenza ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa.
Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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