Articolo 2549 del Codice Civile

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L' art. 2549 del Codice Civile è rubricato “ Nozione ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

Comma abrogato;


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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