Articolo 2559 del Codice Civile

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L' art. 2559 del Codice Civile è rubricato “Crediti relativi all'azienda ceduta".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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