Articolo 2563 del Codice Civile

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L' art. 2563 del Codice Civile è rubricato “Ditta".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.

La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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