Articolo 2566 del Codice Civile

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L' art. 2566 del Codice Civile è rubricato “Registrazione della ditta".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per le imprese commerciali, l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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