Articolo 2570 del Codice Civile

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L' art. 2570 del Codice Civile è rubricato “Marchi collettivi".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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