Articolo 2572 del Codice Civile

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L' art. 2572 del Codice Civile è rubricato “Divieto di soppressione del marchio".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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