Articolo 2575 del Codice Civile

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L' art. 2575 del Codice Civile è rubricato “Oggetto del diritto".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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