Articolo 2578 del Codice Civile

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L' art. 2578 del Codice Civile è rubricato “Progetti di lavori".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
All'autore di progetti di lavori d'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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