Articolo 2607 del Codice Civile

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L' art. 2607 del Codice Civile è rubricato “ Modificazioni del contratto ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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