Articolo 2629 del Codice Civile

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L' art. 2629 del Codice Civile è rubricato “ Operazioni in pregiudizio dei creditori ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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