Articolo 2644 del Codice Civile

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L' art. 2644 del Codice Civile è rubricato “Effetti della trascrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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