Articolo 2651 del Codice Civile

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L' art. 2651 del Codice Civile è rubricato “Trascrizione di sentenze".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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