L' art. 2657 del Codice Civile è rubricato “Titolo per la trascrizione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.
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