Articolo 2657 del Codice Civile

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L' art. 2657 del Codice Civile è rubricato “Titolo per la trascrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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