L' art. 2672 del Codice Civile è rubricato “Leggi speciali".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.
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