Articolo 2679 del Codice Civile

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L' art. 2679 del Codice Civile è rubricato “Tenuta del registro generale d'ordine".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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