Articolo 2683 del Codice Civile

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L' art. 2684 del Codice Civile è rubricato “Beni per i quali è disposta la pubblicità".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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