Articolo 2687 del Codice Civile

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L' art. 2687 del Codice Civile è rubricato “Cessione dei beni ai creditori".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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