Articolo 2689 del Codice Civile

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L' art. 2689 del Codice Civile è rubricato “Usucapione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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