Articolo 2692 del Codice Civile

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L' art. 2692 del Codice Civile è rubricato “Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'art. 2654.

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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