Articolo 2707 del Codice Civile

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L' art. 2707 del Codice Civile è rubricato “Carte e registri domestici".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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