Articolo 2712 del Codice Civile

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L' art. 2712 del Codice Civile è rubricato “Riproduzioni meccaniche".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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