Articolo 2715 del Codice Civile

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L' art. 2715 del Codice Civile è rubricato “Copie di scritture private originali depositate".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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