Articolo 2725 del Codice Civile

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L' art. 2725 del Codice Civile è rubricato “ Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta ".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
). Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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