Articolo 2750 del Codice Civile

0
L' art. 2750 del Codice Civile è rubricato “Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.

Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.


Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)