Articolo 2753 del Codice Civile

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L' art. 2753 del Codice Civile è rubricato “Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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